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Articolo 58-Disposizioni transitorieL'articolo 58, che non ha subito modifiche sostanziali alla Camera dei deputati, reca alcune disposizioni transitorie, prevedendo che, salvo alcune eccezioni, le modifiche al codice di procedura civile e alle relative norme di attuazione di cui al provvedimento in esame si applichino ai giudizi instaurati dopo la loro entrata in vigore.
Articolo 59-Decisione delle questioni di giurisdizioneL'articolo 59, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, detta disposizioni in materia di risoluzione delle questioni di giurisdizione, volte a conservare gli effetti sostanziali e processuali della domanda rivolta ad un giudice privo di giurisdizione, quando il processo sia poi proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione.
Articolo 60-Delega al Governo in materia di mediazione e di conciliazione delle controversie civili e commercialiL'articolo 60, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, delega il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e di conciliazione in ambito civile e commerciale; la conciliazione, avente per oggetto diritti disponibili e non preclusiva all'azione ordinaria, dovrà essere affidata ad organismi professionali ed indipendenti, iscritti in un apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.
Articolo 61-Disposizioni in materia di concordatoL'articolo 61, attraverso una novella all'art. 125 della Legge fallimentare, interviene in materia di concordato fallimentare, disciplinando in particolare la procedura applicabile nel caso di presentazione di più proposte di concordato o di sopravvenienza di una nuova proposta. La Camera dei deputati ha modificato il comma 1, prevedendo che il giudice delegato, su richiesta del curatore, possa ordinare la comunicazione ai creditori - che della proposta scelta dal comitato dei creditori - anche di una o di altre proposte di concordato, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Conseguentemente, la Camera ha inserito il comma 2 che modifica l'art. 128 della Legge fallimentare, al fine di disciplinare il procedimento di approvazione del concordato da parte dei creditori in caso di molteplicità di proposte.
Articolo 62-Efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobiliL'articolo 62, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, introducendo nel codice civile gli articoli aggiuntivi 2668-bis e 2668-ter, interviene sulla durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale, con norme che vengono estese anche alla durata dell'efficacia del pignoramento immobiliare e del sequestro conservativo sugli immobili.
Articolo 63-Disposizioni in materia di annotazione nei pubblici registri immobiliariL'articolo 63, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, inserisce nella legge 52/1985 il nuovo art. 19-bis, ai sensi del quale le annotazioni nei pubblici registri immobiliari relative a trascrizioni, iscrizioni e annotazioni devono essere eseguite, a tutti gli effetti di legge, mediante l'inserimento dei dati relativi alle domande di annotazione negli archivi informatici delle conservatorie dei registri immobiliari.
Articolo 64-Trasferimento presso gli uffici provinciali delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliareL'articolo 64 consente il trasferimento presso gli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio delle sezioni staccate dei servizi di pubblicità immobiliare, confermando il mantenimento per ciascuna sezione staccata dell'attuale circoscrizione territoriale ed esplicitando che rimangono nelle sedi attuali le sezioni staccate operanti in città sedi circondariali di tribunale. La modifica apportata dalla Camera dei deputati al comma 4 si limita a formulare in maniera più precisa la clausola di invarianza.
..Articolo 65-Delega al Governo in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaioL'articolo 65, che non è stato modificato dalla Camera dei deputati, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi in materia di ordinamento del notariato con riferimento alle procedure informatiche e telematiche per la redazione dell'atto pubblico, l'autenticazione di scrittura privata, la tenuta dei repertori e registri e la conservazione dei documenti notarili, nonché alla rettifica di errori di trascrizioni di dati degli atti notarili.
Articolo 66-Semplificazione delle procedure per l'accesso al notariatoL'articolo 66 è finalizzato a semplificare le procedure per l'accesso al notariato. Esso interviene sui requisiti per la partecipazione al concorso, sopprimendo la prova di preselezione informatica (commi 1 e 7) e richiedendo l'assenza di dichiarazioni di inidoneità (cui è equiparata l'espulsione del candidato dopo la dettatura dei temi) in tre concorsi precedenti (commi 2 e 3). I commi 4 e 5 prevedono l'articolazione della commissione di concorso in tre sottocommissioni composte da cinque membri. Il comma 6 reca alcune abrogazioni. La Camera dei deputati ha soppresso i commi 4 e 5 del testo approvato dal Senato, che dettavano specifiche disposizioni applicabili esclusivamente ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 1° settembre 2004.
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